OT - Ci risiamo, per chi ha siti WEB...

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quindi che succede? chi ha materiale sui propri siti internetli deve registrare o altrimenti li deve togliere?

kuririn

"S_Ciambra" ha scritto nel messaggio news:c7u83b$c88$ snipped-for-privacy@news.newsland.it...

Reply to
kuririn

"S_Ciambra" ha scritto nel messaggio news:c7u83b$c88$ snipped-for-privacy@news.newsland.it...

Se si parla di siti personali non mi proccuperei, e poi alla voce sanzioni parlano del valore del documento moltiplicato per 3, tenendo conto che se il documento che si pubblica sul sito ha un valore commerciale sicuramente non dovrebbe nemmeno essere pubblicato in quanto sicuramente si violano dei diritti, posso ipotizzare che tale documento abbia un valore stimato in euro zero. quindo la sanzione sarà 0 x 3 = 0

Reply to
Skunz

Il 13 Mag 2004, 00:22, ciambra snipped-for-privacy@virgilio.it (S_Ciambra) ha scritto:

Perchè? siamo mica editori noi! Marco

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Reply to
marco.rc

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Forse quel che segue può servire come chiarimento. Io aggiungo solo la solita, grande citazione da Ennio Flaiano:

" IN ITALIA LA SITUAZIONE E' GRAVE, MA NON SERIA.

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[IxT]2004_05_13 - 064. Deposito legale obbligatorio per i siti Web?

Questa newsletter vi arriva grazie alle gentili donazioni di "dagghito", "ebay" e "cesarec".

Sta facendo molto discutere una legge che apparentemente richiede il deposito legale obbligatorio di una copia di tutti i siti Web. Una delle prime segnalazioni è giunta da un articolo di PC Self:

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L'idea è talmente balzana che molti l'hanno presa per una bufala o per un pesce d'aprile decisamente stantio. Purtroppo la legge citata dall'articolo esiste realmente: è la legge 106/2004 del 15 aprile 2004, intitolata "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 e in vigore dal 12/5/2004 (cercate sotto "Serie Generale"):

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Il testo è reperibile anche qui:

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In estrema sintesi, la nuova legge prevede un deposito obbligatorio, denominato "deposito legale", dei "documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione". Lo scopo è " costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale".

Rientrano nell'obbligo i documenti "prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato". Sono inclusi anche i documenti pubblicati su Internet, e in particolare " q) documenti diffusi su supporto informatico; r) documenti diffusi tramite rete informatica". E mi sembra abbastanza plausibile che un sito Web sia un "documento", essendo composto da pagine, testo e immagini esattamente come un libro.

Fra i soggetti obbligati ci sono anche "l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica" e "il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari". Quindi il testo della legge sembrerebbe indicare che tutti, ma proprio tutti, debbano depositare copia dei propri siti Web. Sembrerebbero compresi anche i siti amatoriali che contengono semplicemente testi personali, blog e foto del proprio gatto.

Chi non rispetta la legge "è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro."

Panico generale? Nuovo decreto Urbani? Non è detto. Ci sono infatti due considerazioni che, pur non essendo io esperto in legge, mi inducono a non agitarmi più di tanto.

La prima è che l'articolo 5 prevede un regolamento attuativo, da emanare "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", che verrà redatto dopo aver consultato "le associazioni di categoria interessate" (almeno così dice la legge). Questo regolamento definirà le modalità di applicazione pratica della legge e, cosa più importante, "i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti". Quindi esiste già nell'impianto della legge la possibilità che il regolamento dica che i siti amatoriali sono esonerati.

Fra l'altro, il problema non riguarda soltanto i siti amatoriali: riguarda anche le aziende, i cui siti offrono "documenti" (brochure, manuali, eccetera) che vengono aggiornati in continuazione per ovvie ragioni tecniche: la facilità di aggiornamento è proprio il pregio del Web. Appioppare alle aziende l'onere di inviare copia di interi mega-siti, con tanto di relativi continui aggiornamenti, è semplicemente demenziale. Spero che il legislatore si sia documentato un attimo prima di prendere in mano penna e calamaio per legiferare. I tempi della carta assorbente e del ciclostile sono finiti, forse qualcuno non l'ha ancora capito.

La seconda considerazione è che l'articolo 7, quello delle sanzioni, dice che la sanzione si basa sul "valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte". Ma un sito amatoriale non ha un valore commerciale: ne ha certamente uno affettivo, ma chiamarlo "commerciale" mi sembra difficile. E se il valore è zero, è chiaro che zero moltiplicato per tre o quindici fa sempre zero.

Per il momento, insomma, non è il caso di correre in strada e gridare allo scandalo. E' giusto che se ne parli, in modo che magari le considerazioni pratiche giungano anche alle orecchie di chi stila questi provvedimenti lunari, ma aspettiamo il regolamento attuativo prima di disperarci. Nel frattempo, conserviamo i nostri polmoni per gli scandali veri.

Ciao da Paolo.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- (C) 2004 by Paolo Attivissimo

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